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Art.1 - Denominazione "ADUC - Funzione Sociale" onlus
Art.2 - Oggetto L'Aduc - Funzione Sociale riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in piena armonia con i principi ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana sanciti dall'art.18 e della legge dello stato n. 383 del 07/12/2000 non ha fini di lucro, né richiede ai soci altri adempimenti, all'infuori di quelli ispirati alle disposizioni del presente statuto ed alla coerenza con i fini non patrimoniali dell'Associazione stessa.
L'Associazione persegue i seguenti obiettivi: 1) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dello ambiente 2) vigilanza contro i rischi per gli interessi economici e giuridici del consumatore; a) promuove studi ed iniziative giuridiche e di orientamento dell'opinione pubblica, tesi all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi degli utenti dei "servizi bancari e finanziari", diffondendo, inoltre, la conoscenza delle condizioni di accesso a tali servizi, quali: (a titolo esemplificativo e non esaustivo) la misura e la variazione dei tassi di interesse, delle commissioni, i rendimenti e i costi in genere;
b) sensibilizza gli organi istituzionali in ambito nazionale e della Comunità Europea, Governo, Parlamento, Autorità creditizie, al fine di favorire politiche di sviluppo e di facilitazione di accesso al credito; c) assiste i singoli utenti dei servizi bancari e finanziari nelle controversie con gli enti erogatori dei servizi medesimi, in relazione alle modalità ed alle condizioni dell'erogazione stessa; d) organizza e gestire corsi di formazione e di orientamento professionale nelle specifiche materie giuridico/finanziarie e creditizie in generale, al fine di favorire sia tra i professionisti consulenti, che tra i consumatori - utenti, una domanda sempre crescente di trasparenza settoriale del sistema creditizio; 3) promozione ed attuazione di una politica di educazione e informazione del consumatore 4) promozione ed attuazione di iniziative miranti a tutelare il cittadino in quanto utente di servizi pubblici 5) promozione e sviluppo dell'associazione tra i consumatori al fine di garantire la partecipazione ai benefici della vita associativa e contribuire all 'attuazione della normativa in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. 6) indice convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche rientranti nell'oggetto sociale, anche tramite i mezzi di comunicazione sociale e sviluppando una editoria associativa che, eventualmente, doti l'associazione di un organo di stampa.
Per il conseguimento delle suddette finalità l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche finanziarie e commerciali occorrenti, stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, chiedere o ricevere contributi da parte di Enti, aprire conti correnti ed effettuare altre operazioni bancarie.
Art.3 - Sede L'Associazione ha sede in Siracusa al n. 148 del Corso Gelone.
Art.4 - Durata L'Associazione ha durata fino al 31/12/2050. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza.
Art.5 - Associati Possono essere Associati tutte le persone fisiche ovunque residenti. Possono far parte dell'ADUC Funzione Sociale le associazioni nazionali ed internazionali, che abbiano come finalità istituzionali la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori o erogatori di beni e servizi, o comunque finalità che attengono al perseguimento del predetto fine, secondo quanto previsto dall'art.2 del presente statuto e il cui statuto preveda espressamente: a) l'assenza dei fini di lucro; b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative; c) la gratuità delle prestazioni offerte dagli aderenti; d) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi; e) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; f) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti. Le associazioni aderenti all'ADUC Funzione Sociale non sono comunque legittimate a proporre azioni giudiziarie a tutela di interessi collettivi diffusi in nome e per conto dell'ADUC. Tale legittimazione spetta esclusivamente all'ADUC Funzione Sociale. La domanda va rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione, il quale concede o nega l'autorizzazione a suo insindacabile giudizio. L'ammissione, diventa operativa trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che sia intervenuto il diniego del Consiglio Direttivo.
Art.6 - Volontari Le attività del volontario sono coordinate dal Consiglio Direttivo secondo i dettami di cui all'art.18 e 19 della legge n.383 del 7/12/2000. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'associazione, previa autorizzazione, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Art.7 - Esclusione e recesso dei soci Il socio può recedere in ogni momento mediante raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata al Presidente a mezzo servizio postale. I soci si considerano esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi: - indegnità morale; - condanna penale per delitti non colposi; - inosservanza dello Statuto; - inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali; - assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione.
Art.8 - Organi Sociali Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci; - Il Presidente ; - Il vice Presidente - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente del Consiglio Direttivo
Tutti gli associati possono ricoprire le cariche elettive, esse sono gratuite.
Art.9 - Composizione dell'Assemblea L'assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il versamento delle quote sociali.
Art.10 - Convocazione Assemblea dei soci L'Assemblea si riunisce ogni anno, in prima convocazione, il primo lunedì non festivo del mese di Febbraio alle ore 18.00 nei locali della sede sociale. In seconda convocazione, il giorno successivo alla stessa ora. Il Presidente può convocare tutte le assemblee che riterrà opportune con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le Unità Territoriali dell'associazione almeno quindici prima rispetto alla data della convocazione della stessa. L'assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione al fine di eleggere i nuovi organi. E' compito dell'Assemblea riunirsi una volta l'anno per l'approvazione del bilancio sia preventivo che consuntivo. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
Art.11 - Validità dell'Assemblea L'Assemblea si raduna in prima convocazione con la presenza degli associati che rappresentano la metà più uno dei soci e, qualora occorra, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art.12 - Votazioni L'Assemblea in prima convocazione delibera a maggioranza qualora sia raggiunto il quorum della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione a maggioranza tra gli intervenuti. Ogni delega non può rappresentare più di 5 (cinque) associati.
Art.13 - Verbalizzazione Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci.
Art. 14- Presidente dell'Associazione Il Presidente è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto, intervenuti nell'assemblea. Possono candidarsi alla carica presidenziale tutti i soci. Il Presidente dura in carica 5 anni, è rieleggibile, ed è revocabile esclusivamente dall'Assemblea a maggioranza dei votanti. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente redige, emana all'occorrenza, eventuali circolari esplicative che si rendessero necessarie di volta in volta, per una corretta interpretazione dello statuto. E' compito del Presidente, inoltre: a) promuovere studi ed iniziative giuridiche e di orientamento dell'opinione pubblica; b) sensibilizzare gli organi istituzionali in ambito nazionale e della comunità Europea, Governo, Parlamento, Autorità creditizie; c) organizzare e gestire corsi di formazione e di orientamento professionale nelle specifiche materie giuridico/finanziarie e creditizie in generale, al fine di favorire sia tra i professionisti consulenti, che tra i consumatori - utenti, una domanda sempre crescente di trasparenza settoriale del sistema creditizio; d) indire convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche rientranti nell'oggetto sociale, anche tramite i mezzi di comunicazione sociale e sviluppando una editoria associativa che, eventualmente, doti l'associazione di un organo di stampa.
Art.15 - Vice Presidente dell'Associazione Il Vice Presidente dell'associazione, rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Sostiene inoltre il Presidente dell'associazione in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate. Ove il Presidente lo ritenga opportuno o qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega. Il vice Presidente è eletto con gli stessi criteri del presidente.
Art. 16 - Consiglio Direttivo e Presidente Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di due a un massimo di venticinque membri eletti dall'Assemblea degli associati iscritti al libro dei soci. Dura in carica per cinque anni. I consiglieri eletti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, provvede a svolgere tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando tutte le deliberazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, coordina le attività dei volontari. Il Consiglio Direttivo determina, le quote associative annuali minime richieste agli associati. il Consiglio Direttivo è coordinato da un Presidente. In caso di impedimento il Presidente è sostituito con gli stessi poteri dal componente più anziano di età. Se l'impedimento dura oltre i 12 mesi , si procederà a nuova elezione del Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo, tiene la contabilità e la documentazione ufficiale dell'associazione; custodisce i fondi raccolti, dei quali ha la gestione e la responsabilità esclusiva; esegue i pagamenti ed effettua le spese per conto dell'Associazione. Egli gestisce con discrezionalità ed in piena autonomia. Per il conseguimento delle finalità associative, egli potrà compiere tutte le operazioni economiche finanziarie e commerciali occorrenti, stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, chiedere o ricevere contributi da parte di Enti, aprire conti correnti ed effettuare altre operazioni bancarie a nome dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e delibera con il voto favorevole a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un terzo dei consiglieri ogni volta che si rende necessario, almeno una volta l'anno, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno tre giorni prima della data di convocazione.
Art.17 - Cariche sociali Ogni socio, se regolarmente eletto, può ricoprire simultaneamente in tutto o in parte le cariche previste negli organi sociali. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili tra di loro. Le dimissioni dalle cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento del ricevimento da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario. I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte della maggioranza degli altri componenti dell'organo. Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese sostenute, che può essere anche forfettariamente determinato dal Presidente del Consiglio Direttivo, per impegni di carattere permanente. Tutti i componenti le cariche sociali sono associati e nello stesso tempo volontari dell'associazione.
Art.18 - Organizzazione Territoriale Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione autorizza la costituzione di sedi locali denominate "unità territoriali", previa disamina dei loro strumenti organizzativi secondo criteri in linea con l'oggetto dell'associazione indicato nel presente Statuto. Nell'organizzazione delle Unità Territoriali il Presidente si può avvalere di aiutanti, collaboratori, coordinatori, rappresentanti, responsabili, per facilitare la diffusione dell'Associazione in ambito locale. Tutti coloro che accettano di coadiuvare il Presidente del Consiglio Direttivo in ambito territoriale devono essere associati e volontari dell'associazione.
Art.19 - Rappresentanza processuale Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza processuale dell'Associazione e la possibilità di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. Tale rappresentanza si riferisce alla tutela degli interessi collettivi diffusi di cui all'art.27 della Legge n. 383 del 07/12/2000.
Art.20 - Contributi e patrimonio Le risorse economiche sono: a) I contributi degli aderenti, i quali possono concorrere alle spese dell'associazione, in base a criteri di progressività ed in ragione della loro capacità contributiva; b) i contributi di privati; c) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) i contributi di organismi internazionali; e) le donazioni e i lasciti testamentari; f) i rimborsi derivanti da convenzioni; g) le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. L'associazione previa iscrizione nei registri di cui all'articolo 6 della legge n.266 del 11/08/1991, può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni di cui ai comma precedenti sono intestati all'Associazione. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art.21 - Estinzione dell'associazione e modifica dello statuto L'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'assemblea dei Soci, formata secondo quanto stabilito dall'art.11, con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti. Allo stesso modo si opererà nel caso di modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art.22 - Esercizio sociale L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art.23 - Bilancio preventivo Il Consiglio Direttivo predispone entro il 31 Gennaio di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e alla approvazione dell'Assemblea annuale.
Art.24 - Bilancio consuntivo Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea annuale dei soci.
Art.25 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art.26 - Collegamenti internazionali Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può collaborare con enti ed organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dell'oggetto.
Art.27 - Trattamento fiscale Per tutte le attività economiche, le agevolazioni fiscali e la valutazione dell'imponibile, si applicano gli articoli 8 e 9 della legge n. 266 del 11/08/1991 e dell'art.22 della legge n.383 del 07/12/2000.
Art.28 - Norme transitorie e finali Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
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